Sez. 5 - , Sentenza n. 18823 del 28/07/2017 (Rv. 645028 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE | Concordato preventivo con cessione dei beni - Commissario liquidatore - Legittimazione ad impugnare l’avviso di accertamento notificato alla società - Insussistenza - Ragioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE
In tema di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il commissario liquidatore non ha la legittimazione ad agire o resistere, in relazione ai giudizi, compresi quelli tributari, di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorchè influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, potendo, al più, spiegare intervento, in quanto la legittimazione processuale spetta all’imprenditore sottoposto al concordato preventivo, che, invero, prosegue l’esercizio dell’impresa durante lo svolgimento della procedura ed è, quindi, soggetto passivo d’imposta anche in relazione agli obblighi di natura tributaria maturati dopo l’ammissione alla procedura concordataria e dopo l’omologazione della relativa proposta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)