Sez. 5, Sentenza n. 12422 del 08/06/2011 (Rv. 618380 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - IN GENERE | Debitore ammesso al concordato preventivo con cessione di beni - Commissario liquidatore - Obbligo di effettuare la ritenuta di acconto in qualità di sostituto di imposta - Configurabilità - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - IN GENERE
Il debitore ammesso al concordato preventivo, con cessione dei beni ai creditori e nomina del commissario liquidatore, può, se non diversamente previsto, proseguire nell'esercizio dell'impresa, conservando la sua capacità processuale e continuando ad essere soggetto passivo di imposta e destinatario di tutti gli obblighi di natura fiscale connessi alla prosecuzione della sua attività, anche se conseguenti a quelle attività per suo conto svolte dal liquidatore, per cui è tenuto ad operare la ritenuta d'acconto sui compensi erogati ai lavoratori dipendenti o ai lavoratori autonomi equiparati.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Legge Falliment. art. 181, Legge Falliment. art. 182, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)