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Sez. 3, Sentenza n. 1599 del 24/05/1968 (Rv. 333355 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - COLPA - CONCORSO DI PIU FATTI COLPOSI - NESSO DI CAUSALITA.*
Stato
decisa il 1968-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333355-01

RESPONSABILITA CIVILE - COLPA - CONCORSO DI PIU FATTI COLPOSI - NESSO DI CAUSALITA.*

Anche in materia civile vige il principio della causalita materiale regolato dal codice penale. Gli artt. 40 cod. pen. e 2043 cod. civ., infatti, pur nella loro diversa formulazione, esprimono, al riguardo, una sostanziale identita di contenuto, postulando entrambe queste norme l'esistenza di un nesso eziologico tra l'Azione o l'omissione e l'evento. Secondo il principio generale espresso dagli artt. 40 e 41 cod. pen. che si ispirano alla teoria della conditio sine qua non, per cui tutte le cause di un fenomeno hanno uguale valore, quando l'evento dannoso o pericoloso si ricolleghi ad una pluralita di azioni od omissioni imputabili a piu persone e succedutesi nel tempo, non e dato distinguere tra cause mediate e immediate, dirette ed indirette, precedenti e successive, dovendo a tutte, ed a ciascuna di esse, riconoscersi uguale efficienza causativa, se nella concatenazione degli avvenimenti i fatti abbiano determinato una situazione tale che senza di essa l'evento dannoso, sebbene prodotto direttamente dal fatto avvenuto per ultimo, non avrebbe potuto verificarsi. In tal caso, il sistema della legge comporta che il risultato finale resti indivisibilmente a carico anche degli autori dei precedenti fatti colposi, proprio perche tali fatti, con la loro forza di causalita efficiente, hanno ugualmente concorso nella produzione dell'evento. Tuttavia, il temperamento apportato alla assolutezza del principio della equivalenza delle cause dal primo capov. Dell'art. 41 cod. pen., quanto alle cause sopravvenute, fa si che la causa prossima, quando sia stata da sola sufficiente a determinare l'evento, assurga, ed allora soltanto, a causa efficiente esclusiva, in quanto, inserendosi nella successione dei fatti, ha rotto ogni nesso causale tra la causa remota e l'evento, ponendosi essa stessa come vera ed unica causa di questo e relegando la causa remota al rango di semplice occasione. Conforme alle sentenze n.286-68, massima n.331199 n.1945-67, massima n.328902 Cfr. 2880-60.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)