Sez. 2, Sentenza n. 785 del 27/01/1998 (Rv. 511963 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE | Deduzione di avvenuto pagamento o estinzione del debito - Compatibilità con l'eccepita prescrizione.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE
Le deduzioni con le quali il debitore, ferma restando l'originaria esistenza del debito, assume che il debito sia stato pagato o sia comunque estinto non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva, perché non sono incompatibili, con la presunta estinzione del debito per decorso del termine.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2959
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)