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Sez. 2, Sentenza n. 785 del 27/01/1998 (Rv. 511963 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE | Deduzione di avvenuto pagamento o estinzione del debito - Compatibilità con l'eccepita prescrizione.
Stato
decisa il 1998-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511963-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE

Le deduzioni con le quali il debitore, ferma restando l'originaria esistenza del debito, assume che il debito sia stato pagato o sia comunque estinto non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva, perché non sono incompatibili, con la presunta estinzione del debito per decorso del termine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2959

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)