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Sez. 3, Sentenza n. 14249 del 28/07/2004 (Rv. 575693 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE | Deduzione di avvenuto pagamento o di estinzione del debito - Prescrizione eccepita - Compatibilità.
Stato
decisa il 2004-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575693-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE

Le deduzioni con le quali il debitore, ferma restando la originaria esistenza del debito, assume che il debito sia stato pagato o sia comunque estinto non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva, perché non sono incompatibili con la presunta estinzione del debito per de- corso del termine, ma ad essa aderiscono e la confermano.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2959

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)