Sez. L, Sentenza n. 2190 del 14/06/1976 (Rv. 380986 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - INDICAZIONE NELL'INTIMAZIONE DI LICENZIAMENTO - NECESSITA - CONDIZIONI - RICHIESTA DEL LAVORATORE - MANCANZA - SUCCESSIVA SPECIFICAZIONE DEL MOTIVO - LEGITTIMITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - INDICAZIONE NELL'INTIMAZIONE DI LICENZIAMENTO - NECESSITA - CONDIZIONI - RICHIESTA DEL LAVORATORE - MANCANZA - SUCCESSIVA SPECIFICAZIONE DEL MOTIVO - LEGITTIMITA.*
Il 'giustificato motivò del licenziamento, ai sensi degli artt 1 e 2 della legge 15 luglio 1966 n 604, non deve essere necessariamente specificato dal datore di lavoro con l'atto scritto di intimazione del licenziamento medesimo, un tale Obbligo essendo previsto solo quando il prestatore di lavoro richieda, entro otto giorni dalla comunicazione, l'indicazione delle ragioni del recesso. Pertanto, il principio dell'immutabilita del motivo del licenziamento comporta che il datore di lavoro non possa modificare o sostituire, nel corso della procedura di conciliazione o del procedimento giudiziario, le ragioni indicate con l'atto di licenziamento, ovvero successivamente su richiesta del lavoratore, ma non osta a che il motivo stesso possa essere enunciato per la prima volta in quella procedura od in quel procedimento, ove la sua indicazione sia mancata nell'atto scritto di recesso e non sia stata richiesta dal lavoratore, nel termine menzionato. (V 3102/73, mass n 366872).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)