Sez. 3, Sentenza n. 1934 del 24/02/1987 (Rv. 451245 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE) - TITOLARITÀ DEL RAPPORTO SOSTANZIALE DEDOTTO IN GIUDIZIO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CONTROLLO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE) - TITOLARITÀ DEL RAPPORTO SOSTANZIALE DEDOTTO IN GIUDIZIO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CONTROLLO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
La questione attinente alla titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, non riguardando la regolarità del contraddittorio e, quindi, la legittimazione processuale come potere di promuovere l'Azione e dovere di subirla, concerne il merito della controversia e può formare oggetto del normale controllo di legittimità nei limiti propri del ricorso per Cassazione e l'accertamento del giudice del merito sull'appartenenza soggettiva all'attore del diritto controverso o su la titolarità passiva del rapporto contestato si risolve in un giudizio di fatto che, se immune da vizi logici e giuridici, è insindacabile in Sede di legittimità. (Conf 4736/86, mass n 447440; (Conf 4606/79, mass n 401121).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)