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Sez. 3, Sentenza n. 19156 del 29/09/2005 (Rv. 584073 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE | Art. 11 della legge 359/92 - Applicabilità - Limitazione ai soli immobili ad uso abitativo - Conseguenze - Deroga al diritto di prelazione e riscatto nelle locazioni abitative - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584073-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE

L'art. 11 del d.l. 11.7.1992, n.333 (convertito in legge 359/92) si applica soltanto ai contratti di locazione ad uso abitazione, sicchè per le locazioni non abitative resta vigente la disposizione di cui all'art. 79 della legge n. 392 del 1978, la quale rende nulla e sostituita di diritto dalle norme imperative di cui agli articoli 38 e 39 della stessa legge, la contraria previsione pattizia di esclusione o di rinuncia del conduttore al suo diritto di prelazione e di riscatto dell'immobile locato in caso di sua alienazione ad opera del conduttore.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)