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Sez. 3, Sentenza n. 10563 del 19/07/2002 (Rv. 555978 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE | Proroga biennale ex art. 11, comma secondo bis, della legge n.359 del 1992 - Contratti di locazione non tempestivamente disdettati - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555978-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE

La ratio dell'art. 11, comma secondo bis, della legge 8 agosto 1992 n.359 è ravvisabile nella finalità di assicurare un graduale passaggio, per i soli immobili ad uso abitativo, dal regime dell'equo canone a quello dei patti in deroga, prevedendo la proroga legale biennale dei contratti aventi data di scadenza successiva all'entrata in vigore della legge se le parti non raggiungono l'accordo sulla determinazione del canone, per non esporre, nel primo periodo di applicazione della legge, il conduttore al rischio di immediato rilascio dell'immobile; la norma ha finalità essenzialmente transitorie e di conseguenza non si applica ai casi in cui il locatore non abbia dato tempestiva disdetta del contratto, in quanto in questi casi il contratto, ex art. 3 della legge n.392 del 1978, si rinnova automaticamente per altri quattro anni.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 all. A, Decreto Legge 11/07/1992 num. 392 art. 11 com. 2 n. 2, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)