Sez. 1, Sentenza n. 377 del 17/01/1998 (Rv. 511656 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni amministrative - Contestazione immediata - Omissione - Conseguenze - Successiva notificazione del verbale relativo all'ordinanza / ingiunzione irrogativa della sanzione - Validità - Condizioni - Notifica degli estremi della violazione entro novanta giorni - Fattispecie in tema di soggetto avente la legale rappresentanza di una società di capitali.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, l'omessa contestazione immediata dell'infrazione non costituisce, "ipso facto", causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie e non invalida, pertanto, la successiva ordinanza - ingiunzione, a condizione che si sia provveduto alla notificazione degli estremi della violazione, nei confronti dell'effettivo destinatario, nel termine prescritto di novanta giorni. (La S.C., nel sancire il principio di diritto di cui in massima, ha cassato la sentenza del giudice di merito affermativa della validità e tempestività della notifica di un'ordinanza ingiunzione diretta ad una persona fisica che l'aveva, peraltro, ricevuta - entro il rituale termine di novanta giorni - nella sola, espressa qualità di legale rappresentante di una società di capitali, mentre una seconda notificazione, a lui personalmente indirizzata, risultava eseguita ben oltre il termine di legge).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)