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Sez. 1, Sentenza n. 473 del 26/01/1990 (Rv. 465001 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE - MANCATA CONTESTAZIONE PERSONALE DELL'INFRAZIONE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465001-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE - MANCATA CONTESTAZIONE PERSONALE DELL'INFRAZIONE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE - ESCLUSIONE.*

In tema di contestazione di violazioni amministrative, ai sensi dell'art. 14 legge 1981 n. 689, la mancata contestazione personale dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di Estinzione dell'obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie e non invalida, per ciò, la successiva ordinanza-ingiunzione quando siasi, comunque, proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel prescritto termine di novanta giorni. (V 56/88, mass n 456714; (V 637/87, mass n 450353).*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)