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Sez. 1, Sentenza n. 6675 del 13/06/1995 (Rv. 492836 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazione amministrativa - Contestazione immediata - Omissione - Conseguenze - Successiva notificazione del verbale - Ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione - Validità.
Stato
decisa il 1995-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492836-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative applicate per violazioni alle norme del codice della strada, l'omessa contestazione immediata della violazione, pur quando essa è possibile, non invalida la successiva ordinanza-ingiunzione quando siasi, comunque, proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel prescritto termine di novanta giorni.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 140 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 140 CORTE COST., Cod. Strada art. 103 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 103 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)