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Sez. 5, Sentenza n. 28550 del 06/03/2018 Ud. (dep. 20/06/2018) Rv. 273327 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Divieto per gli appartenenti alla polizia giudiziaria - Testimonianza in ordine a quanto avvenuto nel riconoscimento fotografico - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273327-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA

Non viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. la deposizione resa dal verbalizzante in ordine al riconoscimento fotografico effettuato dal testimone oculare, poiché l'agente di polizia giudiziaria riferisce non su quanto ha appreso da altri ma sui fatti avvenuti in sua presenza ed oggetto della sua diretta percezione nel corso dell'attività di indagine (nella specie, l'avvenuto riconoscimento fotografico dell'imputato da parte del testimone).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)