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Sez. 3, Sentenza n. 35964 del 04/11/2014 Ud. (dep. 04/09/2015) Rv. 264878 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Divieto per gli appartenenti alla polizia giudiziaria - Oggetto - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264878-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA

Il divieto di testimonianza indiretta di cui all'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., ha ad oggetto le dichiarazioni acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma secondo, lett. a) e b), cod. proc. pen., non invece i fatti e le situazioni, compresi i comportamenti delle persone, caduti sotto la diretta percezione del testimone e oggetto di verbalizzazione ai sensi dell'art. 357, comma secondo lett. f), del codice di rito. (Fattispecie riguardante il reato di favoreggiamento della prostituzione, nella quale è stato escluso che violasse il divieto la deposizione di agente di un polizia giudiziaria in ordine ai comportamenti, anche dichiarativi, direttamente osservati dallo stesso nel corso dell'attività investigativa, allorquando si era finto cliente che intendeva fruire delle prestazioni sessuali delle donne presenti all'interno di un locale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)