Sez. 3, Sentenza n. 6116 del 14/01/2016 Ud. (dep. 15/02/2016) Rv. 266284 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Ufficiali o agenti di P.G. che riferiscono su attività di indagine svolte nello stesso contesto da altri investigatori - Divieto di cui all'art. 195 cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA
Non viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen. la deposizione di ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca non in merito a dichiarazioni di terzi, ma sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali o agenti nello stesso contesto investigativo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la deposizione di ufficiale di P.G. sul contenuto di comunicazioni scritte, prodotte dal PM, intervenute fra uffici della Guardia di Finanza e gestori di telefonia ed altri servizi pubblici e privati).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)