Sez. 5, Sentenza n. 740 del 22/04/1969 Ud. (dep. 26/08/1969) Rv. 112490 - 01
REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI -CIRCOSTANZE ATTENUANTI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DEI LIBRI E SCRITTURE - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI -CIRCOSTANZE ATTENUANTI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DEI LIBRI E SCRITTURE - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
Il danno da tenere presente e da valutare ai fini delle circostanze aggravanti e attenuanti previste dall'art 219 l F deve essere non quello cagionato dal fallimento e indicato dal passivo, bensi quello che puo essere prodotto dal fatto che costituisce il reato fallimentare. Nella ipotesi della omessa tenuta dei libri e documenti contabili il pregiudizio e rappresentato dall'impossibilita di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile e finanziaria dell'impresa fallita. (Conf 110170, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)