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Sez. 2, Sentenza n. 3844 del 01/12/1969 (Rv. 344173 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - INFERMITA GUARIBILI (PERMANENZA DELL'INVALIDITA) - PERMANENZA DELL'INVALIDITA - NOZIONE - IRRIVERSIBILITA DELLO STATO INVALIDANTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344173-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - INFERMITA GUARIBILI (PERMANENZA DELL'INVALIDITA) - PERMANENZA DELL'INVALIDITA - NOZIONE - IRRIVERSIBILITA DELLO STATO INVALIDANTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il concetto di permanenza della riduzione della capacita di guadagno, cui fa riferimento l'art. 10 del RD 14 aprile 1939, n 636, non va confuso col concetto di 'irriversibilità dello stato invalidante per cui, mentre, per ritenere sussistente tale requisito della permanenza, basta che la condizione di invalidita sia riferibile ad una infermita di durata incerta ed indeterminata ed, in ogni caso, non breve, d'altra parte, non basta a farlo escludere la mera ipotizzabilita di un miglioramento o di una guarigione a seguito di successive cure mediche. (V 3351-69, massima n 343417 2271-69, massima n 341655 1017-69, massima n 339479 931-69, massima n 339329 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)