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Sez. L, Sentenza n. 4225 del 03/10/1977 (Rv. 387849 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - NOZIONE - INVALIDITA IRREVERSIBILE - ESCLUSIONE - MIGLIORAMENTO O GUARIGIONE PER CURE MEDICHE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387849-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - NOZIONE - INVALIDITA IRREVERSIBILE - ESCLUSIONE - MIGLIORAMENTO O GUARIGIONE PER CURE MEDICHE - IRRILEVANZA.*

Il concetto di permanenza della riduzione della capacita di guadagno, cui fa riferimento l'art 10 del RDL 14 aprile 1939, n 636, non deve essere confuso con il concetto di irreversibilita dello stato invalidante, per cui, il requisito della permanenza sussiste tutte le volte che la condizione di invalidita sia riferibile ad un'infermita di durata incerta ed indeterminata e, comunque, non breve, non bastando a farlo escludere la mera ipotizzabilita di un miglioramento o di una guarigione a seguito di successive cure mediche. (Conf 2319/74, mass n 370708; (Conf 3844/69, mass n 344173).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)