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Sez. 1, Sentenza n. 35407 del 01/04/2014 Ud. (dep. 11/08/2014) Rv. 260534 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Omicidio aggravato punibile con l'ergastolo - Fatto commesso in epoca antecedente la riforma dell'art. 157 cod.pen. - Prescrittibilità - Condizioni - Differenza tra vecchia e nuova disciplina.
Stato
decisa il 2014-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260534-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

Il delitto di omicidio aggravato punito con l'ergastolo è imprescrittibile sia in base all'attuale disciplina, sia in base a quella precedente alla riforma dell'art. 157 cod.pen., introdotta con la legge n. 251 del 2005, anche se quest'ultima deve qualificarsi come disciplina "più favorevole", in quanto tale applicabile ai fatti commessi sotto la sua vigenza, giacchè, in base ad essa, il reato al quale è astrattamente irrogabile l'ergastolo per effetto della configurabilità dell'aggravante può essere estinto per prescrizione quando vengono concretamente riconosciute dal giudice circostanze attenuanti prevalenti o equivalenti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 67, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 577, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 6 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)