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Sez. 1, Sentenza n. 20430 del 27/01/2015 Ud. (dep. 18/05/2015) Rv. 263687 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Omicidio aggravato punibile con l'ergastolo - Fatto commesso in epoca antecedente la riforma dell'art. 157 cod.pen. - Prescrittibilità - Differenza tra vecchia e nuova disciplina.
Stato
decisa il 2015-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263687-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

In materia di prescrizione, con riferimento al delitto di omicidio cui sono applicabili circostanze aggravanti che comportano l'irrogazione della pena dell'ergastolo, la disciplina precedente alla riforma dell'art. 157 cod. pen., introdotta con la legge 5 dicembre 2005 n. 251, è più favorevole di quella sopravvenuta, e, in quanto tale, è applicabile ai fatti commessi sotto la sua vigenza, giacché, in base ad essa, il reato, al quale è astrattamente irrogabile l'ergastolo per effetto dell'aggravante, può essere estinto per prescrizione quando vengono concretamente riconosciute dal giudice circostanze attenuanti prevalenti o equivalenti, laddove, diversamente, la nuova disciplina esclude ogni rilevanza in proposito tanto delle circostanze attenuanti, sia comuni che speciali, quanto del giudizio di comparazione tra esse e le circostanze aggravanti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 67, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 577, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 6 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)