Sez. 3, Sentenza n. 47434 del 24/11/2011 Ud. (dep. 21/12/2011) Rv. 251636 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Lavori edilizi abusivi - Committente - Responsabilità - Sussistenza.
EDILIZIA - IN GENERE
Il committente dei lavori edilizi risponde dell'illecito previsto dall'art. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ove non vigili sull'osservanza, da parte dell'esecutore, della normativa edilizia, in quanto questi è titolare di una posizione di garanzia derivante dalla predetta normativa. (In motivazione la Corte ha precisato che la responsabilità del committente trova fondamento proprio nell'omissione di vigilanza cui questi è tenuto in considerazione del fatto che l'opera soddisfa un suo preciso interesse).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 29, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)