diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4118 del 03/04/1992 (Rv. 476592 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Lavoro a domicilio - In genere | Disciplina ex legge n. 877 del 1973 - Lavoro a domicilio autonomo e lavoro a domicilio subordinato - Distinzione - Estremi rispettivi.
Stato
decisa il 1992-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476592-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Lavoro a domicilio - In genere

Il lavoro a domicilio - secondo la configurazione risultante dalla disciplina contenuta nella legge 18 dicembre 1973 n. 877, che, nel superare la distinzione fra lavoro a domicilio autonomo e lavoro a domicilio subordinato, ha innovato rispetto a quella prevista dalla legge 13 marzo 1958 n. 264 - realizza una forma di decentramento produttivo, caratterizzata dal fatto che l'oggetto della prestazione del lavoratore viene in rilievo non come risultato ("opus"), ma come energie lavorative ("operae") utilizzate in funzione complementare e sostitutiva del lavoro eseguito all'interno dell'azienda e, quindi, in esso, il vincolo di subordinazione consiste nell'inserimento dell' attività del prestatore nel ciclo produttivo aziendale di cui quest' ultimo - benché operante all'esterno e con la predisposizione di propri mezzi ed attrezzature - diviene elemento integrativo; mentre si configura la distinta fattispecie del lavoro autonomo allorché sia riscontrabile, nel soggetto cui l'imprenditore commette in determinato "opus", una distinta organizzazione, a proprio rischio, dei mezzi produttivi ed una struttura di tipo imprenditoriale (al qual fine, non è, peraltro, sufficiente la mera iscrizione nell'albo delle imprese artigiane): circostanze, queste ultime, la cui valutazione è demandata al prudente apprezzamento del giudice del merito, peraltro secondo il canone interpretativo di ritenere, nel dubbio, sussistente lo speciale rapporto di lavoro a domicilio.

Riferimenti normativi: Legge 13/03/1958 num. 264, Legge 18/12/1973 num. 877 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)