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Sez. 1, Sentenza n. 10106 del 03/06/1981 Ud. (dep. 11/11/1981) Rv. 150911 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - PENA - REATI PUNITI CON PENE DELLO STESSO GENERE - REATO PIÙ GRAVE PUNITO SOLO CON PENA DETENTIVA E REATO MENO GRAVE PUNITO CON PENE CONGIUNTE - UNIFICAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE SUL SISTEMA SANZIONATORIO - RATIO.*
Stato
decisa il 1981-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150911-01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - PENA - REATI PUNITI CON PENE DELLO STESSO GENERE - REATO PIÙ GRAVE PUNITO SOLO CON PENA DETENTIVA E REATO MENO GRAVE PUNITO CON PENE CONGIUNTE - UNIFICAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE SUL SISTEMA SANZIONATORIO - RATIO.*

La disciplina del reato continuato è applicabile - sempreché si tratti di reati puniti con pene dello stesso genere - pur se il reato più grave sia punito solo con pena detentiva e quello meno grave con pene congiunte. In tal caso la pena complessiva va determinata apportando un aumento a quella detentiva fissata per la violazione più grave senza necessità di far luogo all'irrogazione di pena pecuniaria. (la Cassazione ha ritenuto che l'aumento di pena deve essere operato, a norma dell'art. 81 cod. pen., sulla pena relativa alla violazione più grave e che, pertanto, non è consentita l'irrogazione di altra e diversa pena, anche se questa è prevista per la violazione meno grave). (Conf., sul principio espresso in massima, mass. N. 148401, ove è, però, ritenuto che, in tal caso, la pena complessiva va determinata apportando un aumento alla pena detentiva fissata per la violazione più grave ed aggiungendo la pena pecuniaria, con l'ulteriore precisazione che l'aumento e l'aggiunta potranno essere opportunamente commisurati dal giudice, eventualmente anche sotto i minimi edittali previsti per il reato meno grave, ma che, in ogni caso, le pene addizionate alla pena base, conguagliate ai sensi dell'art. 135 del cod. pen. e sommate tra loro, non potranno far superare alla pena base la misura del triplo. Contra mass. Nn. 149783, 144116, 143968, 143785, 143332, 137796 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 art. 8 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)