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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 9813 del 13/05/2015 (Rv. 635404 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE | Giudizio di divisione - Compensazione delle spese processuali - Ripartizione "pro quota" delle spese di consulenza tecnica di ufficio - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635404-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE

Nel giudizio di divisione, il giudice, anche in caso di compensazione delle spese processuali tra le parti, può legittimamente disporre che quelle relative alla consulenza tecnica di ufficio siano a carico di tutti i condividenti "pro quota", posto che, in ragione della finalità propria della consulenza di aiuto nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti stesse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Civ. art. 713

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)