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Sez. 5, Sentenza n. 1926 del 29/01/2008 (Rv. 601938 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - IN GENERE | Emendabilità - Conseguenze - Mancata deduzione delle spese incrementative - Istanza di rimborso - Ammissibilità - Fattispecie in tema di vendita forzata di beni pignorati.
Stato
decisa il 2008-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601938-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - IN GENERE

In tema di INVIM, il contribuente che, senza sua colpa, non abbia potuto dedurre tempestivamente le spese incrementative sostenute, può chiederne il riconoscimento mediante la proposizione di un'istanza di rimborso, la quale equivale ad una nuova dichiarazione tesa a rettificare, modificare o emendare quella precedente, inficiata da errore, realizzandosi altrimenti un prelievo fiscale indebito e più gravoso di quello previsto dalla legge, in contrasto con i principi costituzionali della capacità contributiva e della correttezza dell'azione amministrativa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva accolto l'istanza di rimborso proposta da un debitore assoggettato ad esecuzione forzata, che non era stato posto in grado di presentare la dichiarazione INVIM, non avendo ricevuto la relativa richiesta dal cancelliere, all'esito della vendita forzata del bene pignorato).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53 com. 1, Costituzione art. 97 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)