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Sez. 5, Sentenza n. 12996 del 04/06/2007 (Rv. 598830 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRIVILEGI | Vendite forzate - Pagamento dell'imposte - Obbligo a carico del cancelliere - Inadempimento - Conseguenze - Opposizioni ex art. 512 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Responsabilità solidale dell'aggiudicatario - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598830-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRIVILEGI

Nel caso di vendita forzata di un immobile, l'INVIM costituisce una spesa prededucibile della procedura esecutiva, al cui pagamento - per conto del debitore esecutato, che è il soggetto passivo d'imposta - è obbligato il cancelliere, il quale ha l'onere di riscuoterla al momento della richiesta di registrazione del decreto di trasferimento. Ne consegue che, ove tale adempimento sia stato effettuato, l'Amministrazione finanziaria può recuperare il proprio credito in sede di distribuzione del ricavato della vendita, ai sensi dell'art. 2777, comma primo, cod. civ.; ove, per contro, il suddetto adempimento sia stato omesso, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di proporre l'opposizione di cui all'art. 512 cod. proc. civ., intervenendo nella procedura esecutiva. Nell'uno come nell'altro caso, resta escluso che l'acquirente dell'immobile possa ritenersi obbligato, in solido col debitore esecutato, al pagamento dell'INVIM.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 23 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 24 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2777 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)