Sez. U, Ordinanza n. 10409 del 06/05/2013 (Rv. 625975 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Procedure concorsuali - Progressione verticale qualitativa - Giurisdizione amministrativa ex art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Configurabilità - Rilievo della contrattazione collettiva - Sussistenza - C.c.n.l. comparto Università - Articolazione in categorie delle posizioni funzionali qualitativamente diverse - Conseguenze - Procedura per il passaggio di categoria - Giurisdizione del giudice amministrativo - Devoluzione - Preventivo accordo conciliativo recepito in atti poi annullati in autotutela - Rilevanza ai fini del riparto di giurisdizione - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, atteso che le procedure concorsuali ai fini dell'attribuzione alla giurisdizione amministrativa, ex art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, comprendono anche quelle dirette a permettere l'accesso del personale già assunto a una fascia o area funzionale superiore, con progressione verticale che consista nel passaggio a una posizione funzionale qualitativamente diversa, e che, rispetto a tale passaggio, rilevano le previsioni della contrattazione collettiva, spetta al giudice amministrativo la controversia relativa al concorso per l'accesso a categoria superiore nell'ambito della stessa area relativamente al personale non docente del comparto Università, poiché il sistema di classificazione del relativo c.c.n.l. 9 agosto 2000 è articolato in categorie, che si caratterizzano per il diverso grado di autonomia e responsabilità, mentre le aree contrassegnano i diversi campi di specializzazione trasversalmente alle categorie. Né vale ad affermare la giurisdizione del giudice ordinario l'espletamento di un tentativo di conciliazione, ex art. 65 del d.lgs. 165 del 2001, concluso con l'emanazione di provvedimenti di recepimento dell'accordo conciliativo, successivamente annullati in autotutela.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST., Contr. Coll. 09/08/2000
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)