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Sez. 1, Sentenza n. 5172 del 16/02/1995 Ud. (dep. 09/05/1995) Rv. 201872 - 01

Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - Casi - Richiesta delle parti | Accoglimento della richiesta - Potere del giudice di appello in ordine alla determinazione della pena e all'eventuale applicazione di circostanze attenuanti - Sussistenza - Esclusione - Controllo della congruità e legalità della pena - Oggetto della richiesta - Dovere esclusivo del giudice - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201872-01

Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - Casi - Richiesta delle parti

Il giudice di appello che accolga la richiesta delle parti ex art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non ha alcun potere in ordine alla determinazione della pena e all'eventuale applicazione di circostanze attenuanti ma deve solo controllare la congruità e la legalità della pena oggetto della detta richiesta. (Nella fattispecie è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione con cui l'imputato aveva dedotto difetto di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta subordinata da lui proposta, di ulteriore diminuzione della pena indicata dal P.G. di udienza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)