Sez. 3, Sentenza n. 39555 del 17/10/2006 Ud. (dep. 30/11/2006) Rv. 235501 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI | Accordo sulla pena - Richiesta congiunta di sostituzione della pena ai sensi dell'art. 53 legge n. 689 del 1981 - Richiesta alternativa - Legittimità - Ricorso in cassazione avverso la sentenza di accoglimento - Inammissibilità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI
È inammissibile il ricorso avverso la sentenza con cui, in accoglimento della richiesta congiunta delle parti, ai sensi dell'art. 599, comma quarto cod.proc.pen., per la sostituzione della pena inflitta in primo grado con la sola sanzione pecuniaria o, in subordine, con la libertà vigilata, il giudice di appello applichi la sanzione sostitutiva più grave, in quanto tale decisione è coerente con la richiesta e costituisce espressione dell'esercizio della potestà valutativa in ordine alla sanzione più idonea, così come previsto dagli artt. 53 e 58 della citata legge n. 689 del 1981.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)