Sez. 1, Sentenza n. 6249 del 24/10/2000 Cc. (dep. 15/02/2001) Rv. 218115 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Patteggiamento in appello - Motivo relativo alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE
Una volta che le parti abbiano raggiunto l'accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello con eventuale rinuncia agli altri, si forma una preclusione processuale che non consente la deduzione in sede di legittimità di questioni ulteriori, neanche se riguardino la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale l'imputato, dopo avere rinunciato a tutti i motivi ad eccezione di quello relativo alla misura della pena, aveva dedotto con il ricorso per cassazione l'illegittimità della mancata rilevazione, da parte del giudice di appello, dell'inutilizzabilità, nei suoi confronti, delle prove di accusa e la conseguente necessità di una sua immediata assoluzione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)