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Sez. L, Sentenza n. 1376 del 09/02/1988 (Rv. 457515 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - ESECUTIVITÀ PROVVISORIA - IN GENERE - RICHIESTA DI DECRETO INGIUNTIVO IN FORZA DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA GIÀ COSTITUENTE TITOLO ESECUTIVO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457515-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - ESECUTIVITÀ PROVVISORIA - IN GENERE - RICHIESTA DI DECRETO INGIUNTIVO IN FORZA DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA GIÀ COSTITUENTE TITOLO ESECUTIVO - INAMMISSIBILITÀ.*

Il lavoratore, a cui favore sia stata pronunciata dal pretore sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di un determinato numero di mensilità di retribuzione a titolo di risarcimento del danno per illegittimo licenziamento, non può per tale credito richiedere decreto ingiuntivo nei confronti dello stesso datore di lavoro avvalendosi del dispositivo della citata sentenza, poiché questo, ai sensi dell'art. 431, secondo comma, cod. proc. civ., già costituisce titolo esecutivo per la realizzazione del credito, che è da considerare liquido, oltre che esigibile, siccome quantificabile con un mero calcolo matematico.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)