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Sez. 2, Sentenza n. 6099 del 01/06/1993 (Rv. 482606 - 01)

Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell'eredità - Con beneficio di inventario - Casi obbligatori - Eredità devolute a persone giuridiche | Diritto di accettazione - Prescrizione - Atti interruttivi - Per costituzione in mora - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482606-01

Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell'eredità - Con beneficio di inventario - Casi obbligatori - Eredità devolute a persone giuridiche

Gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell'art. 2943 comma quarto cod. civ. consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso. Essi, pertanto, possono produrre tale effetto limitatamente ai diritti ai quali corrisponde nel soggetto passivo un dovere di comportamento e non anche per i diritti potestativi, ai quali fa riscontro una situazione di mera soggezione, anziché di obbligo, nel soggetto controinteressato, come per il diritto di accettare l'eredità da parte del chiamato anche nel caso in cui sia richiesta l'accettazione con beneficio di inventario (art. 473 cod. civ.). Detto principio non trova deroga neppure quando sia chiamata all'eredità una persona giuridica soggetta all'autorizzazione a norma dell'art. 17 cod. civ., trattandosi non di un requisito di esistenza e di validità del negozio di accettazione dell'eredità, ma di una mera condizione legale di efficacia che, quando sopravvenga, opera "ex tunc". Ne consegue che l'accettazione, ancorché non ancora autorizzata, dell'eredità costituisce l'atto di esercizio del diritto di accettare che la persona giuridica chiamata è tenuta a compiere nelle forme stabilite dalla legge, unitamente alla presentazione dell'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione, corredata dalla necessaria documentazione ai sensi dell'art. 5 cod. civ. disp. att., per non incorrere nella prescrizione di cui all'art. 480 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)