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Sez. L, Sentenza n. 25861 del 21/12/2010 (Rv. 615408 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Dimissioni del lavoratore - Azione di annullamento - Prescrizione - Interruzione - Atto stragiudiziale del legale del lavoratore volto a sollecitare una soluzione transattiva della controversia - Inidoneità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615408-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

Gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell'art. 2943, quarto comma, cod. civ., consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso. Essi, pertanto, possono produrre tale effetto limitatamente ai diritti ai quali corrisponde nel soggetto passivo un dovere di comportamento e non anche per i diritti potestativi, ai quali fa riscontro una situazione di mera soggezione, anziché di obbligo, nel soggetto controinteressato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riguardo all'azione proposta dal lavoratore subordinato per l'annullamento delle dimissioni comunicate al datore di lavoro, aveva ritenuto inidoneo ad interrompere il corso della prescrizione l'atto del difensore del dipendente volto a sollecitare una soluzione transattiva di una futura controversia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)