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Sez. 5, Ordinanza n. 18369 del 26/10/2012 (Rv. 624225 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Crediti di imposta - Superamento del limite massimo dei crediti compensabili - Indebito utilizzo in compensazione - Conseguenze - Sanzione per omesso versamento ex art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2012-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624225-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, il superamento del limite massimo dei crediti d'imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, che è sanzionato dall'art.13 del d.lgs. n. 471 del 1997, così come accade ogniqualvolta sia utilizzata la compensazione in assenza dei relativi presupposti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)