Sez. 5, Sentenza n. 18682 del 23/09/2016 (Rv. 641122 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - DEFINIZIONE | Superamento del limite massimo dei crediti d'imposta compensabili - Irrogazione di sanzione con atto di contestazione ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997 - Definizione agevolata ex art. 16, comma 3, del medesimo d.lgs. - Ammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - DEFINIZIONE
In tema di violazioni di norme tributarie, ove l'Amministrazione provveda ad irrogare sanzioni con atto di contestazione ex art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997 per il superamento del limite massimo dei crediti d'imposta compensabili (comportamento equivalente al mancato o ritardato versamento di parte del tributo alle scadenze previste) è ammessa la definizione agevolata, con conseguente estinzione dell'illecito, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, non potendo trovare applicazione le preclusioni collegate a diverse modalità procedurali.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)