diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6715 del 01/07/1999 (Rv. 528136 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione della clausola del nuovo c.c.n.l. degli autoferrotramvieri concernente gli impiegati generici del ruolo amministrativo di settimo livello.
Stato
decisa il 1999-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528136-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale; a tal fine è necessaria specifica indicazione sia delle regole delle quali si assume la violazione, sia del modo in cui il giudice di merito si sia discostato da esse nell'interpretazione, non essendo ammissibile una censura che fondi su di un generico richiamo alle suddette regole di ermeneutica o sulla mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto che l'impiegato generico del ruolo amministrativo del settimo livello del nuovo C.C.n.l. degli autoferrotramvieri non costituisse una figura professionale nuova, ma corrispondesse al precedente ottavo livello, nel quale erano confluiti, previo concorso interno, i bigliettai prima inquadrati al nono livello).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)