Sez. L, Sentenza n. 7860 del 10/08/1998 (Rv. 517929 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al cosiddetto premio per le sostituzioni previsto dalla contrattazione collettiva per i dipendenti dell'ente Ferrovie dello Stato.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle disposizioni collettive di diritto comune è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, in relazione alle quali il ricorrente deve precisare in qual modo detto giudice abbia deviato da esse, non essendo ammissibile il generico richiamo delle medesime o la mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto dalla sentenza impugnata. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia di merito che - interpretando l'art. 29, allegato 7, c.c.n.l. per i dipendenti dell'ente Ferrovie dello Stato per il triennio 1990/1992 - aveva riconosciuto il diritto di un dipendente al cosiddetto premio per le sostituzioni effettuate in aggiunta all'espletamento delle mansioni ordinarie, quale previsto dalla citata disposizione, anche nel caso di ricorrenti sostituzioni di personale non presente per cronica insufficienza di organico)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)