Sez. L, Sentenza n. 5299 del 22/04/2000 (Rv. 535975 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Impugnativa giudiziale - Deduzione di violazione dell'art. 7, primo comma, legge n. 300/1970 - Indicazione implicita dell'oggetto della contestazione (inosservanza dell'obbligo di affissione del codice disciplinare) - Configurabilità - Nullità del ricorso - Insussistenza - Fattispecie relativa ad ipotesi di affissione non necessaria per l'evidente antigiuridicità del comportamento addebitato.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il ricorso con cui è impugnato un licenziamento per giusta causa non può ritenersi nullo nella parte in cui è fatta valere la violazione dell'art. 7, primo comma, della legge n. 300 del 1970, per vizio relativo alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda, in quanto, dato il preciso contenuto di tale disposizione, tale censura implica il chiaro riferimento alle relative garanzie in materia di pubblicità del codice disciplinare. (Nella specie, peraltro, la S.C. ha escluso la rilevanza della mancata affissione del codice disciplinare, dato il carattere indiscutibilmente antigiuridico dei comportamenti contestati al lavoratore - falsi in scrittura privata -, a prescindere dalla loro gravità o rilevanza penale).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)