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Sez. U, Ordinanza n. 13911 del 15/06/2006 (Rv. 590679 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Azione di risarcimento del danno contro l'agire illegittimo della P.A. - Riparto di giurisdizione - Danno direttamente derivante dall'attività provvedimentale dell'amministrazione - Tutela risarcitoria dell'interesse legittimo - Giurisdizione del giudice amministrativo - Devoluzione - Anche in casi di annullamento del provvedimento illegittimo da parte del giudice amministrativo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590679-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La domanda risarcitoria nei confronti della P.A. va rivolta al giudice amministrativo, in quanto la condotta causativa di danno si riconnetta direttamente all'esercizio di attività provvedimentale (nella specie, approvazione di piano per l'edilizia economica e popolare, occupazione d'urgenza, ordinanza di sgombero e demolizione), anche se il provvedimento sia stato annullato dallo stesso giudice in sede di giurisdizione di legittimità o a seguito di ricorso straordinario (nella specie il danno lamentato derivava dall'esecuzione di ordine di sgombero e demolizione di locale nell'ambito dell'attuazione di un p.e.e.p., ordine annullato dal giudice amministrativo perché parte dell'immobile non era contemplata nel procedimento di attuazione del p.e.e.p., e per non esser seguita al decreto di occupazione la presa di possesso del bene).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)