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Sez. 2, Sentenza n. 21564 del 08/05/2008 Cc. (dep. 28/05/2008) Rv. 240112 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Tempo trascorso dal reato - Rilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240112-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE

In tema di misure cautelari, la disposizione di cui all'art. 292 comma secondo lett. c) cod. proc. pen. - che prevede tra i requisiti dell'ordinanza lo specifico riferimento al "tempo trascorso dalla commissione del reato" - impone al giudice di motivare circa il punto menzionato sotto il profilo della valutazione della pregnanza della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al "tempus commissi delicti" dovendosi ritenere che ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponda un affievolimento delle esigenze cautelari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)