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Sez. 6, Sentenza n. 27865 del 10/06/2009 Cc. (dep. 07/07/2009) Rv. 244417 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Distanza temporale dai fatti - Attualità delle esigenze e scelta della misura - Onere di rigorosa motivazione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244417-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE

In tema di misure coercitive, la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità dell'esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della misura. (Fattispecie di intervenuta adozione della custodia cautelare in carcere per fatti risalenti a tre anni prima).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)