Sez. 3, Sentenza n. 2185 del 06/05/1978 (Rv. 391573 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - IN GENERE - NOZIONI - IMPERFEZIONI NON INCIDENTI SULL'EFFICIENZA DELLA COSA AD ASSOLVERE LA PROPRIA FUNZIONE SECONDO L'INTENTO DEL COMPRATORE - IRRILEVANZA - VENDITA DI AUTOCARRO CON MODESTA DIFFERENZA DI LUNGHEZZA DELLA MOTRICE - VIZI DI DETTA VENDITA - INSUSSISTENZA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - IN GENERE - NOZIONI - IMPERFEZIONI NON INCIDENTI SULL'EFFICIENZA DELLA COSA AD ASSOLVERE LA PROPRIA FUNZIONE SECONDO L'INTENTO DEL COMPRATORE - IRRILEVANZA - VENDITA DI AUTOCARRO CON MODESTA DIFFERENZA DI LUNGHEZZA DELLA MOTRICE - VIZI DI DETTA VENDITA - INSUSSISTENZA.*
La sussistenza del vizio redibitorio o della Mancanza di qualita della cosa venduta, ai sensi ed agli effetti di cui agli artt 1490 e 1497 cod civ, postula che la cosa medesima presenti imperfezioni concernenti il processo di formazione e fabbricazione, che la rendano inidonea all'uso cui e destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero difetti di qualita essenziali, che ne menomino la destinazione economica. Quindi non rientrano in tale ambito quelle imperfezioni di minore entita che non incidono sull'efficienza della cosa ad assolvere la propria funzione, per cui il compratore si sia indotto all'acquisto. Pertanto, esattamente il giudice del merito esclude la sussistenza di tali vizi nella vendita di un autocarro che presenti una modesta differenza di lunghezza della motrice, costituente una irregolarita amministrativa eliminabile con la correzione della carta di circolazione del veicolo. (V 2547/76, mass n 381347).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)