Sez. 2, Sentenza n. 4175 del 17/06/1983 (Rv. 429116 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - QUALITÀ ESSENZIALI PER L'USO - NOZIONE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - QUALITÀ ESSENZIALI PER L'USO - NOZIONE.*
Per qualità essenziali della cosa venduta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1497 cod. civ., debbono intendersi i requisiti particolari che distinguono le varie specie di un determinato genere di cose e la rendono idonea all'uso destinato. (nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato Mancanza di qualità essenziali ai sensi dell'art. 1497 cod. civ. in diari scolastici per ragazzi dei primi anni di scuola che, non essendo stampati nel modo usuale, cioè con lo spazio bianco dopo ciascuna data, richiedevano capacità di attenzione e di ordine non possedute normalmente da ragazzi in tenera età). (V 5257/78, mass n 395032; (V 2185/78, mass n 391573; (V 206/78, mass n 389498; (V 2547/76, mass n 381347).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)