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Sez. 3, Sentenza n. 2547 del 07/07/1976 (Rv. 381347 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - VIZIO REDIBITORIO - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - QUALITA ESSENZIALI PER L'USO - CONDIZIONI - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA (ALIUD PRO ALIO) - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1976-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381347-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - VIZIO REDIBITORIO - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - QUALITA ESSENZIALI PER L'USO - CONDIZIONI - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA (ALIUD PRO ALIO) - DIFFERENZE.*

Sussiste vizio redibitorio o Mancanza di qualita essenziali della cosa venduta, qualora questa presenti imperfezioni concernenti il procedimento produttivo che la rendono inidonea all'uso cui e destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, ovvero qualora essa appartenga ad un tipo o ad una specie diversa da quella pattuita. Si ha, invece, consegna di aliud pro alio, che da luogo all'ordinaria Azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, svincolata dai termini di prescrizione e di decadenza di cui agli artt 1490 e 1497 cod civ, qualora la cosa sia completamente diversa, in quanto, appartenendo ad altro genere, sia del tutto inidonea ad assolvere la destinazione economico-sociale, in vista della quale l'acquirente si indusse a comprarla. (V 1521/71, mass n 351878).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)