Sez. 1, Ordinanza n. 6472 del 17/12/1998 Cc. (dep. 21/04/1999) Rv. 213055 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Persona offesa dal reato - Diritto di sottoscrivere personalmente ricorso per cassazione - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE
La persona offesa dal reato non ha la qualità di parte in senso proprio e perciò non è legittimata a sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, che è prerogativa esclusiva, oltre che dell'imputato, del professionista iscritto nell'apposito albo a norma dell'art. 613 cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso un decreto di archiviazione personalmente sottoscritto dalla persona offesa, ritenendo irrilevante la circostanza che il vizio fosse stato sanato dalla nomina di un difensore abilitato e che quest'ultimo avesse, nelle more del ricorso, presentato ricorso autonomo fuori termine).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 613
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)