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Sez. 6, Sentenza n. 25516 del 04/05/2017 Cc. (dep. 22/05/2017) Rv. 270037 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Persona offesa - Diritto di proporre personalmente l'impugnazione e sottoscrivere il ricorso - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270037-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

La persona offesa dal reato, anche se costituita parte civile, non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall'art. 613, comma primo, cod. proc. pen., secondo cui l'atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'apposito albo mentre la deroga contenuta nella prima parte della medesima norma si riferisce esclusivamente all'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)