Sez. U, Sentenza n. 24 del 16/12/1998 Cc. (dep. 19/01/1999) Rv. 212077 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Diritto della parte di sottoscrivere personalmente il ricorso - Riferibilità al solo imputato - Sussistenza - Riferibilità anche alle altre parti private ed alla persona offesa - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE
La disposizione di cui alla prima parte dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., secondo la quale, in deroga alla regola generale della necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale, è consentito alla <<parte>> di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, è applicabile esclusivamente nei confronti dell'imputato, e ciò in quanto alla persona offesa non compete tale qualificazione soggettiva e le altre parti private diverse dall'imputato non possono stare in giudizio, ai sensi dell'art. 100, comma 1, cod. proc. pen., se non <<col ministero di un difensore munito di procura speciale>>.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 613
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)