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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24743 del 23/11/2011 (Rv. 620571 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | In genere.
Stato
decisa il 2011-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620571-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il potere della Corte di cassazione di dichiarare d'ufficio che l'azione non poteva essere proposta, previsto dall'art. 382, terzo comma, secondo inciso, cod. proc. civ., può essere esercitato anche in sede di regolamento di competenza, nell'ipotesi in cui la corretta qualificazione giuridica della domanda evidenzi la tardività dell'azione proposta, atteso che la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito si concreterebbe in un'inutile procrastinazione dello svolgimento dell'attività processuale, essendo destinata ad una successiva pronuncia d'inammissibilità. (Nella specie la S.C., in sede di regolamento d'ufficio di competenza, ha ritenuto tardiva l'opposizione a cartella esattoriale proposta il trentunesimo giorno dalla sua notifica, avendo la parte dedotto che questo era il primo atto con il quale era venuta a conoscenza della sanzione e dovendo, di conseguenza, proporre opposizione nei termini dell'art. 22 legge n. 289 del 1981).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)