Sez. L, Sentenza n. 8043 del 27/06/1992 (Rv. 477963 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - In genere, scatti di anzianità | Principio di onnicomprensività - Carattere generale - Esclusione - Enunciazione in contratti collettivi - Ammissibilità - Interpretazione relativa - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - In genere, scatti di anzianità
La circostanza che il principio di onnicomprensività della retribuzione non abbia valore di regola generale dell'ordinamento, risultando esso recepito dalla legge solo in relazione a determinati istituti (come quello dell'indennità di anzianità), non esclude che il medesimo principio possa essere adottato dalle parti nell'esercizio dell'autonomia contrattuale collettiva, l'interpretazione delle cui disposizioni, nel caso di contratti collettivi postcorporativi non aventi efficacia "erga omnes", è riservata al giudice del merito ed è censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. cassando, in parte, l'impugnata sentenza, l'ha censurata, in particolare, per aver escluso la computabilità del compenso per lavoro straordinario ai fini della tredicesima mensilità e del trattamento per il periodo feriale, ancorché la contrattazione collettiva facesse all'uopo riferimento alla "retribuzione globale di fatto").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)