Sez. L, Sentenza n. 16159 del 21/12/2001 (Rv. 551310 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono previdenziale - Adempimento dei relativi obblighi mediante dilazione dei pagamenti - Pendenza del giudizio relativo all'accertamento del debito contributivo - Definizione con provvedimento meramente processuale - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
A seguito della presentazione di domanda di condono previdenziale (nella specie, ex D.L. n. 79 del 1997), ove il debitore si sia avvalso della facoltà di provvedere all'adempimento dei relativi obblighi mediante pagamento dilazionato, l'eventuale giudizio in corso proposto dall'ente creditore per l'accertamento del debito contributivo deve essere definito non con una pronunzia nel merito, bensì con un provvedimento meramente processuale, idoneo a non pregiudicare l'originaria pretesa dell'ente in caso di decadenza del soggetto obbligato dai benefici del condono.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 CORTE COST., Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)